Con l’ordinanza n. 16512 del 23.05.2022, la Cassazione afferma che sono escluse da tassazione le somme riconosciute a titolo di danno emergente, quali il danno morale e il danno all’immagine o il danno da perdita di chance, consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell’attività lavorativa.
La Cassazione rileva, preliminarmente, che tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi e, quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto, costituiscono redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta.
Per i Giudici di legittimità, dunque, rientrano nella base imponibile tutte le somme volte a ristorare la mancata percezione di redditi (lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio e/o una perdita di natura diversa (danno emergente).
Nel caso di specie, l’impugnata pronuncia si è attenuta a detti principi, ritenendo tassabili le somme volte a sostituire il reddito perduto (la differenza tra i redditi percepiti e quelli che ella avrebbe percepito ove avesse conseguito la nomina a dirigente), costituente tipica ipotesi di lucro cessante, mentre non tassabili quelle volte a reintegrare una perdita immediatamente verificatasi nel patrimonio giuridico della lavoratrice (il danno esistenziale per il disagio morale e l’alterazione della vita umana e professionale).
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla pubblica dipendente, dichiarando corretta la ritenuta operata dalla PA datrice sul risarcimento del danno patrimoniale.