Rinuncia
La rinuncia è l’atto negoziale unilaterale con il quale un soggetto dismette un diritto di cui è titolare, con efficacia traslativa o abdicativa.
Requisiti per la legittimità a porre in essere una rinunzia sono:
- titolarità del diritto;
- capacità di disporre del diritto;
- disponibilità del diritto medesimo.
La rinuncia non richiede il rispetto di una forma particolare, potendo ammettersi anche rinunce tacite o per fatti concludenti, quando la volontà abdicativa del lavoratore venga desunta dal comportamento omissivo del lavoratore o dal compimento di atti inconciliabili con la volontà di esercitare il diritto (Cass. n. 18224/2002).
Transazione
La transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già sorta ovvero prevengono una lite che può sorgere tra di loro (art. 1965 c.c
Elementi caratteristici della transazione sono:
- esistenza di una lite (“res litigiosa”), da definire o da prevenire;
- reciproche concessioni, quale strumento attraverso il quale le parti definiscono o prevengono la lite insorta o potenziale.
Nell’ambito del rapporto di lavoro, una transazione può avere ad oggetto qualsiasi controversia afferente l’instaurazione, l’esecuzione e/o la cessazione del rapporto di lavoro.
Come per la rinuncia, i requisiti per la legittimità a porre in essere una transazione sono:
- titolarità del diritto;
- capacità di disporre del diritto;
- disponibilità del diritto medesimo.
Per il contratto di transazione è richiesta la forma scritta “ad probationem” (art. 1967 c.c.) (88.1.; 88.2.).
Cause di invalidità
Non sono valide le rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. (art. 2113, c. 1, c.c.).
Tale previsione si applica non solo al rapporto di lavoro subordinato, ma in generale a tutti i rapporti di competenza del giudice del lavoro:
a. rapporti di parasubordinazione (Cass. n. 2734/2004 e n. 7550/1987);
b. rapporto di agenzia (Cass. n. 6314/2006);
c. rapporti di pubblico impiego (Cons. Stato n. 1150/1991).
Diritti derivanti da disposizioni inderogabili
Una disposizione – di legge o di contratto collettivo – è generalmente inderogabile quando persegue un fine di tutela di un interesse generale o di ordine pubblico. A volte l’inderogabilità della norma è espressamente prevista dal legislatore; più di sovente la valutazione è effettuata dall’interprete.
Secondo la giurisprudenza, non sono valide le rinunce e le transazioni intervenute su diritti ormai acquisiti da parte del prestatore di lavoro (Cass. n. 13834/2001); sono invece esclusi i diritti futuri (Cass. n. 12651/2006).