Il D.Lgs. 151/2015 nell’articolo 26 stabilisce che le dimissioni dal rapporto di lavoro devono essere effettuate esclusivamente per via telematica.

Perché le dimissioni sono diventate telematiche?

Le dimissioni sono diventate telematiche per contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco“, pratica che penalizzava i lavoratori, soprattutto i più deboli. 

Con il termine “dimissioni in bianco” ci si riferisce a una pratica consistente nel far firmare al lavoratore/lavoratrice le proprie dimissioni in anticipo, al momento dell’assunzione, su un foglio in  bianco che veniva poi compilato con la data a posteriori.

Devo presentare le dimissioni (o risoluzione consensuale),come devo fare?

Il lavoratore può agire in due modi:

  1. procedere personalmente richiedendo all’INPS il PIN dispositivo oppure tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale;
  2. rivolgendosi ai soggetti abilitati che sono: organizzazioni sindacali, patronati, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Commissione di Certificazione, enti bilaterali, consulenti del lavoro abilitati

Ho presentato le dimissioni, posso ritirarle?

Sì. Il lavoratore può revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro i 7 giorni successivi la comunicazione.

Se mi ammalo, una volta trasmesse le dimissioni, devo revocarle per forza e variare data di cessazione? E se sono trascorsi 7 giorni?

Il lavoratore, in caso di malattia insorta una volta presentate le dimissioni, non deve procedere con la revoca. 

Sarà compito del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento in cui dovrà comunicare la chiusura del rapporto di lavoro.

La procedura di dimissioni telematica riguarda tutti i lavoratori?

No, la procedura di dimissioni telematica riguarda principalmente i lavoratori dipendenti del settore privato (compresi i lavoratori in somministrazione). 

Ci sono tuttavia delle eccezioni per:

  • i lavoratori domestici (come colf e badanti);
  • i lavoratori in periodo di prova;
  • i lavoratori che sottoscrivono risoluzioni consensuali tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale;
  • i genitori che si dimettono entro i primi tre anni di età del bambino;
  • i lavoratori marittimi.

Sono invece esclusi dalla procedura telematica:

  • i lavoratori del pubblico impiego;
  • i collaboratori coordinati e continuativi;
  • i tirocinanti.

Se sbaglio indirizzo PEC del datore di lavoro, che conseguenze subisce il rapporto di lavoro?

Il datore di lavoro dispone sulla sua pagina personale tutte le comunicazioni di competenza. Comunque, in caso di mancata notifica, il Ministero invia una e-mail al lavoratore, chiedendogli di correggere l’indirizzo PEC errato.

Se dopo aver inviato le dimissioni, concordo con il datore di lavoro un’altra data di cessazione del rapporto di lavoro cosa devo fare? Ripetere la procedura telematica?

No, la procedura telematica riguarda la manifestazione della volontà, pertanto non è necessario ripeterla. La data di chiusura del rapporto di lavoro sarà rilevata dal datore di lavoro.

Quale procedura bisogna seguire se il lavoratore che intende dimettersi è minorenne?

In caso si faccia ricorso alla procedura telematica, il lavoratore minorenne deve effettuare la trasmissione con l’assistenza di un genitore. 

In caso la trasmissione avvenga tramite servizi di un “soggetto abilitato”, il lavoratore minorenne deve essere accompagnato da uno dei genitori titolare della potestà genitoriale e il soggetto abilitato è tenuto a verificare l’identità del lavoratore minorenne e del genitore.

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