Il licenziamento è l’atto con cui il datore di lavoro risolve il rapporto di lavoro.
Esistono diverse motivazioni che possono dare origine al licenziamento:

  • Il licenziamento per giusta causa
  • Il licenziamento per giustificato motivo
  • Il licenziamento discriminatorio
  • Il licenziamento verbale
  • Il licenziamento a causa di maternità/paternità
  • Il licenziamento per inidoneità alla mansione
  • Il licenziamento per superamento del comporto

Come impugnare il licenziamento

Il licenziamento che si ritiene illegittimo, in quanto discriminatorio o privo di giusta causa o giustificato motivo, può essere impugnato dal lavoratore, pena decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del datore di lavoro. L’impugnazione va effettuata con comunicazione scritta.

L’impugnazione è priva di efficacia se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito presso il Tribunale competente, del ricorso giudiziario.

Revoca del licenziamento

Il datore di lavoro può revocare il licenziamento entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione del medesimo da parte del lavoratore. In questo caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza alcuna interruzione.  Il lavoratore ha diritto alla retribuzione per tutto il periodo precedente la revoca. Non vi sono sanzioni a carico del datore di lavoro.

________________________________________________________________________________________________________________

Per assistenza non esitare a contattarci

Tel. 06.39741831 – Email: info@conciliazionilavoro.it