Licenziamento per giusta causa
Il licenziamento per giusta causa è disciplinato dall’art. 2119 c.c. ed è l’atto con cui il datore di lavoro pone fine unilateralmente il rapporto di lavoro, a prescindere dalla volontà del dipendente.
La suddetta modalità di licenziamento è una conseguenza di un grave inadempimento posto in essere dal lavoratore. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono configurare ipotesi di licenziamento per giusta causa le seguenti condotte:
- insubordinazione verso i superiori;
- furto di beni aziendali durante l’esercizio delle sue mansioni;
- azioni di diffamazione dell’azienda, dei prodotti e servizi della stessa;
- minacce e ingiurie nei confronti del datore di lavoro o di colleghi;
- danneggiamento di beni aziendali;
- assenza ingiustificata dal lavoro;
- di falsa malattia o falso infortunio;
- di violazione del patto di non concorrenza.
La NASpI
La NASpI è l’indennità di disoccupazione introdotta per tutti gli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2015. In particolare, tale emolumento spetta ai lavoratori subordinati che hanno perso l’impiego in modo involontario :
- lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- soci lavoratori di cooperative;
- lavoratori del settore artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a termine delle pubbliche amministrazioni.
Non possono richiedere l’accesso alla NASpI:
- i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- gli operai agricoli sia a tempo determinato che indeterminato;
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
- i lavoratori che percepiscono l’assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui optino per quello NASpI.
Il sussidio di disoccupazione viene erogato a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto, a patto che la domanda sia inoltrata all’INPS entro tale data.
Per le richieste inviate successivamente (a decorrere dal nono giorno successivo alla cessazione) la NASpI avrà decorrenza dal giorno successivo quello di inoltro dell’istanza.
Sono 3 i requisiti per poter accedere alla NASpI :
Perdita involontaria del lavoro: l’accesso alla prestazione presuppone che lo stato di disoccupazione sia involontario. Ne consegue che la NASpI non spetta né in caso di dimissioni volontarie (spetta invece nei casi di dimissioni per giusta causa) né in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
- Requisito contributivo: devono risultare versate presso l’INPS almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro.
- Requisito lavorativo: il lavoratore deve aver lavorato per almeno 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione.
A prescindere che si tratti di licenziamento per giusta causa,giustificato motivo soggettivo oppure giustificato motivo oggettivo o altro ancora, comunque l’ammontare della NASpI è pari al 75% dell’imponibile medio mensile percepito dal dipendente nei ultimi 4 anni.
Dunque, anche per il licenziamento per giusta causa, se ricorrono i requisiti elencati, dà diritto alla NASpI, poiché si tratta di una fattispecie di perdita involontaria del lavoro, ma in questo caso la NASpI decorre dal 30° giorno dalla presentazione della domanda.