Con nota n. 162/2023 la Direzione centrale del coordinamento giuridico dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in merito al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi irregolarità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il quesito posto al coordinamento giuridico INL concerne la possibilità di procedere all’adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di una impresa che occupi un solo dipendente “in nero” con conseguente violazione di prevenzione relativa alla mancanza del DVR e della nomina del RSPP. Dubbi a riguardo sono sorti in quanto in tempi relativamente recenti il Ministero aveva chiarito che ,nel caso di lavoro non regolare, andasse esclusa l’applicazione della sospensione dell’attività nell’ipotesi dell’accertamento della presenza in azienda di un unico lavoratore occupato. Tale principio risiede nella volontà del legislatore di escludere le microimprese dal campo di operatività del provvedimento di sospensione.
Con la nota odierna l’ Ispettorato del lavoro precisa che tale esclusione non può applicarsi qualora fossero contestualmente evidenziate gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell’allegato 1 al D.Lgs. n. 81/2008 – ivi compresa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP – da sole sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento sospensivo. Qualora invece non venga adottato il provvedimento di sospensione in applicazione della deroga in questione, come chiarito con circ. n. 3 del 9.11.2021 e circ. n. 4 del 9.12.2021 , il personale ispettivo dovrà adottare, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 14, misure idonee atte a garantire la totale sicurezza per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo eventualmente l’allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione delle prescrizioni imposte e degli adempimenti assicurativi.