Sempre più spesso i Datori di Lavoro e i Lavoratori sono costretti a ricorrere alla procedura della Conciliazione in sede Sindacale nelle controversie riguardanti i rapporti di lavori.
Tre sono i motivi principali di questa scelta:
- Alto costo del Contenzioso
- Incertezza del risultato davanti al Giudice
- Risoluzione veloce
Per prevenire tutto ciò le parti chiudono l’eventuale Vertenza Giudiziale in una fase iniziale, facendosi reciproche concessioni.
Vediamo qual’è la tutela del Lavoratore nella Conciliazione Sindacale.
Conciliazione Sindacale come funziona
Abbiamo già sottolineato che Datori di Lavoro e Lavoratori nella Conciliazione Sindacale compongono una lite o la prevengono compiendo vicendevoli concessioni.
Questa azione, in ambito civilistico, viene detta Transazione.
Lo stesso codice civile negli articoli 1346 e 2113, garantisce il Lavoratore per quanto riguarda il concordato da mettere in atto, disponendo quali rinunzie non possono essere oggetto di Transazione.
Secondo il nostro ordinamento, infatti, sono inderogabili i diritti derivanti da Norme di Legge o quelli stabiliti dai Contratti Collettivi.
Quindi un Lavoratore nella fase di stesura del Verbale di Conciliazione non potrà mai dichiarare di rinunciare al TFR, alle Ferie, ai riposi settimanali, ad un equa retribuzione ecc.
La rinuncia ad uno di questi diritti potrebbe rende la Conciliazione in Sede Sindacale invalida.
L’invalidità del Contratto di Transazione deve essere fatta valere entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione
Dove deve essere sottoscritto il Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale ?
Il codice civile va incontro alla particolare natura di debolezza del lavoratore disponendo che le transazioni tra Datore di Lavoro e Lavoratore devono essere realizzate in contesti protetti.
Per l’art. 2113 le sedi protette dove effettuare le Conciliazioni in Sede Sindacale sono:
- Davanti ad un Giudice in Tribunale, sede giudiziale
- all’Ispettorato del Lavoro, ITL
- Sede del Sindacato, in presenza delle parti sindacali (obbligatoria quella del Lavoratore, quella datoriale no)
- Sede Arbitrale, presso apposito collegio di Conciliazione e Arbitrato
- Sede Certificativa, presso le commissioni di Certificazione
Non sono sedi protette, gli studi dei Commercialisti, dei Consulenti del Lavoro e/o degli Avvocati, che possono invece rappresentare i loro assisti per delega durante il Concordato.
Tutela del Lavoratore nella Conciliazione Sindacale regime fiscale
Un altro aspetto fondamentale che il Lavoratore dovrà tener conto in occasione di una chiusura extragiudiziale in una lite di lavoro sarà il prelievo fiscale dovuto.
A secondo di come viene steso il Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale, gli importi inseriti vengono classificati in maniera differente dal TUIR, Testo Unico delle Imposte.
Le distinzioni sono tra le somme ricevute come perdita di Reddito (Lucro Cessante) e le somme ricevute a titolo di Reintegro del Patrimonio del percettore per le perdite subite (Danno Emergente).
I proventi conseguiti in sostituzione dei redditi sono soggetti alle stesse imposte dei Redditi Sostituiti o persi, quindi da tassare.
Mentre quelli ricevuti per Danno Emergente sono degli indennizzi, e visto il loro carattere di indennità non sono assoggettabili a prelievo fiscale.